Sicurezza e conformità
Normative
Quali norme europee e quali articoli di legge italiani si applicano a trabattelli, scale, sgabelli, carrelli, parapetti e attrezzature marcate CE. Categoria per categoria, con le fonti ufficiali.
Quando si sceglie un'attrezzatura per lavorare in quota, la domanda non è soltanto "quanto è alta": è a quale norma risponde, quale certificazione l'accompagna e cosa deve fare chi la usa perché resti conforme. Questa pagina mette in fila le risposte, divise per categoria di prodotto.
Cinque nozioni preliminari
Valgono per qualunque attrezzatura, indipendentemente dalla categoria.
Cos'è il lavoro in quota
Il D.Lgs. 81/2008 considera lavoro in quota l'attività svolta a un'altezza superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. L'art. 111 impone di privilegiare le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali e di scegliere l'attrezzatura più idonea alla lavorazione.
Legge e norma tecnica non sono la stessa cosa
La legge (D.Lgs. 81/2008) è obbligatoria. La norma tecnica UNI EN è volontaria: applicarla non è un obbligo di per sé, ma è la strada riconosciuta per ottenere la presunzione di conformità ai requisiti di legge. Per le scale la porta d'ingresso è l'Allegato XX, per i trabattelli l'Allegato XXIII.
La marcatura CE non si applica a tutte le attrezzature
Scale portatili, trabattelli e carrelli a spinta manuale non sono marcati CE: non rientrano nella Direttiva Macchine. Chi offre un trabattello "marcato CE" sta usando male il termine. La marcatura CE riguarda invece le attrezzature con azionamento motorizzato, come sollevatori e piattaforme elevabili.
Documentazione a corredo del prodotto
Dichiarazione di conformità del fabbricante, manuale di istruzioni in lingua italiana, marcatura leggibile e duratura sulla struttura. Se manca uno di questi elementi, l'attrezzatura non è documentabile in caso di controllo.
Gli obblighi successivi all'acquisto
Gli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 81/2008 mettono in capo al datore di lavoro la scelta di attrezzature idonee, la loro manutenzione, il rispetto delle istruzioni del fabbricante e l'informazione e formazione di chi le utilizza. Un'attrezzatura conforme usata male non è più conforme.
Categoria 01
Trabattelli (ponti su ruote a torre)
È la categoria con il quadro normativo più articolato, perché la legge italiana e la norma europea si intrecciano: è proprio la conformità alla norma europea a permettere di derogare a un obbligo di legge.
Norma europea
UNI EN 1004-1:2021
Requisiti di sicurezza e prestazioni delle torri mobili da lavoro. Definisce la designazione del trabattello, che comprende:
- classe di carico 2 (1,50 kN/m2, pari a 150 kg/m2) o classe 3 (2,00 kN/m2, pari a 200 kg/m2)
- classi di accesso A, B, C, D
- classi di altezza H1 (1,85 m) e H2 (1,90 m)
La UNI EN 1004-2:2021 disciplina le regole e le istruzioni per il montaggio (ha sostituito la EN 1298) e impone che dopo il montaggio restino leggibili da terra il responsabile del montaggio, lo stato di utilizzabilità, la classe di carico e l'eventuale limitazione al solo uso interno.
Legge italiana
D.Lgs. 81/2008 art. 140
I ponti su ruote a torre devono avere base ampia, piano di scorrimento livellato con carico ripartito, ruote bloccate con cunei o sistemi equivalenti e verticalità verificata con livella o filo a piombo. Non è consentito spostarli con persone o materiali sopra.
L'art. 140 impone l'ancoraggio alla costruzione almeno ogni due piani (ogni 4m), e l'utilizzo di DPI anti-caduta per il montaggio e utilizzo del trabattello con una sola eccezione: i trabattelli conformi all'Allegato XXIII.
Requisiti del prodotto
Per rientrare nella deroga dell'Allegato XXIII servono tutte queste condizioni insieme:
- costruzione conforme alla norma UNI EN 1004
- certificato del superamento delle prove di rigidezza (appendice A della norma) emesso da un laboratorio ufficiale
- altezza del piano di lavoro non superiore a 12 m all'interno (assenza di vento) e 8 m all'esterno
- manuale di montaggio, uso e smontaggio redatto secondo la UNI EN 1004.2
Obblighi dell'utilizzatore
- montarlo seguendo il manuale del fabbricante, nella sequenza e nelle configurazioni previste
- non superare la portata della classe di carico dichiarata
- scendere prima di ogni spostamento e liberare il piano dai materiali
- controllare periodicamente lo stato degli elementi e non sostituire pezzi con componenti di altra provenienza
- formare e informare chi lo monta e chi lo utilizza
Trabattelli di piccole dimensioni: c'è una norma italiana dedicata. La UNI 11764:2019 copre i piccoli trabattelli su ruote con piano di lavoro inferiore a 4 m, portata 150 kg, utilizzabili da un solo operatore per volta, a campata singola e progettati per essere montati, trasformati e smontati senza ricorrere a DPI anticaduta. È il riferimento corretto per le torri compatte da interni e per la linea domestica, dove la UNI EN 1004 non è il metro di paragone.
Errori frequenti. Chiedere un trabattello "marcato CE" (la marcatura non si applica); dare per scontato che la conformità alla EN 1004 esoneri dall'ancoraggio anche senza il certificato di rigidezza da laboratorio ufficiale; superare gli 8 m all'esterno; montare configurazioni non previste dal manuale; spostare la torre con l'operatore a bordo.
Perché conviene
Cosa cambia in cantiere con un trabattello conforme
La deroga dell'Allegato XXIII non è un cavillo burocratico: cambia concretamente il modo in cui si lavora, e in molti cantieri è la differenza fra poter salire e non poterlo fare.
Nessun ancoraggio alla costruzione
L'art. 140 imporrebbe di vincolare la torre all'edificio almeno ogni due piani. Un trabattello che rientra nella deroga resta autoportante: niente fori, niente tasselli, niente vincoli sulla facciata. Si sposta e si riposiziona senza rifare gli ancoraggi ogni volta, e diventa utilizzabile anche dove non c'è nulla a cui ancorarsi — capannoni, facciate continue, interni già finiti.
Nessun DPI anticaduta
La protezione è collettiva: parapetti su tutti i lati del piano di lavoro. Nelle configurazioni previste non serve imbracatura né punto di ancoraggio per montare, usare e smontare la torre, e cade tutto quello che i dispositivi individuali si portano dietro — addestramento specifico, verifiche periodiche, gestione dei tiranti e ricerca di un ancoraggio idoneo su ogni singolo cantiere.
Più piani per montare in sicurezza
La sequenza di montaggio prevista dalla UNI EN 1004-2 si appoggia sui piani intermedi: chi monta lavora sempre da un livello già protetto e mette in opera i parapetti del livello superiore dal basso, senza mai trovarsi esposto sul bordo. È il motivo per cui i piani non sono un accessorio da risparmiare: sono la parte del sistema che rende sicuro il montaggio.
Attenzione però: i tre vantaggi valgono solo se ci sono tutte insieme le condizioni dell'Allegato XXIII — costruzione conforme alla UNI EN 1004, certificato delle prove di rigidezza rilasciato da un laboratorio ufficiale, altezza del piano entro 12 m all'interno e 8 m all'esterno, manuale redatto secondo la UNI EN 1004-2 — e finché la torre viene montata in una delle configurazioni previste da quel manuale. Una configurazione inventata sul posto fa ricadere tutto nel regime ordinario dell'art. 140, ancoraggi e DPI compresi.
Dalla norma al prodotto
I trabattelli Cosmos
Trabattello SaturnoPro
Torre in acciaio con piani in alluminio e legno Eurodeck. Montaggio rapido senza utensili, nella sequenza prevista dal manuale.
Trabattello GeminiPro
Struttura in acciaio pensata per l’impiego professionale continuativo, con documentazione tecnica a corredo.
Trabattello Marte Comfort
Scale interne inclinate a 45 gradi con gradini da 100 mm: risalita comoda e sbarco in quota protetto.
Trabattello Plutone
Torre in alluminio: leggera da movimentare e rapida da montare, nelle configurazioni e nelle altezze previste dal manuale.
Categoria 02
Scale portatili
La serie EN 131 è stata riscritta a partire dal 2018 ed è stata aggiornata nel 2025. La distinzione fra scala professionale e non professionale non è un'etichetta commerciale: corrisponde a prove di durata diverse.
Norma europea
La serie EN 131 è divisa in parti:
- 131-1 termini, tipi, dimensioni funzionali
- 131-2 requisiti, prove, marcatura
- 131-3 marcatura e istruzioni per l'utilizzatore
- 131-4 scale multiposizione con snodi
- 131-6 scale telescopiche
- 131-7 scale movibili con piattaforma
Edizione in vigore: EN 131-1:2015+A2:2025, 131-2:2010+A3:2025, 131-3:2018+A1:2025. L'aggiornamento 2025 non ha modificato in modo sostanziale dimensionamenti e prove.
Legge italiana
D.Lgs. 81/2008 art. 113
Le scale portatili devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, avere resistenza sufficiente nell'insieme e nei singoli elementi, dimensioni appropriate e stabilità propria. In particolare:
- dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori e, dove serve, ganci di trattenuta in sommità
- scale in legno con pioli a incastro e tiranti in ferro sotto i due pioli estremi, con tirante intermedio oltre i 4 m
- rompitratta per le scale oltre gli 8 m
- scale doppie: catena o dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite, altezza massima 5 m
Requisiti del prodotto
Allegato XX
La presunzione di conformità si ottiene con la costruzione secondo la UNI EN 131 parti 1 e 2 e la certificazione rilasciata da un laboratorio ufficiale. La scala deve essere accompagnata da istruzioni che riportino:
- la descrizione degli elementi costituenti
- le indicazioni per l'uso corretto
- le istruzioni per la manutenzione
- i riferimenti del laboratorio che ha eseguito le prove
- la dichiarazione di conformità del fabbricante
Obblighi dell'utilizzatore
- usare la scala come postazione di lavoro solo quando il rischio è limitato e l'impiego di breve durata: altrimenti serve un'attrezzatura più sicura (art. 111)
- appoggiarla su base stabile e con l'inclinazione indicata dal fabbricante
- aprire completamente gli allargatori di base sulle scale oltre i 3 m
- non superare la portata di 150 kg, che comprende operatore, attrezzi e materiali
- controllarla prima di ogni utilizzo e ritirarla dal servizio se deformata o danneggiata
Uso intensivo
Portata 150 kg. Prova di durata a 2.700 N su 50.000 cicli di salita e discesa. È la scala destinata all'impiego continuativo nei luoghi di lavoro.
Uso domestico
Portata 150 kg, la stessa. Cambia la prova di durata: 2.250 N su 10.000 cicli. È progettata per un impiego occasionale, non per il cantiere.
Scale con piattaforma
Quando si lavora fermi in quota, la scala d'appoggio non basta. Le scale movibili con piattaforma (scale a castello e a piattaforma ampia) hanno portata 150 kg, altezza della piattaforma fino a 5 m e parapetti che impediscono il passaggio laterale: sono una postazione di lavoro, non un mezzo di risalita.
Errori frequenti. Portare in azienda una scala domestica perché "la portata è la stessa" (cambia la resistenza alla fatica, non la portata); usare una scala d'appoggio come postazione fissa per lavorazioni lunghe; tenere chiusi gli allargatori di base per ingombro; superare i 5 m con una scala doppia.
Dalla norma al prodotto
Una scala per ogni parte della EN 131
Scala Idra
Scala doppia. Dispositivo di trattenuta contro l’apertura e limite dei 5 metri: i requisiti dell’art. 113.
Scala Super Stellina Combo
Multiposizione con snodi: è la tipologia coperta dalla parte 4 della EN 131.
Scala Nova
Telescopica: rientra nella parte 6 della EN 131, che ne disciplina sfilo e bloccaggio.
Scala Palco Comfort
Scala a castello con piattaforma e parapetti: è la parte 7, cioè una postazione di lavoro, non un mezzo di risalita.
Categoria 03
Sgabelli e scalette
Sotto il metro di altezza il riferimento non è più la EN 131: c'è una norma dedicata, che però non toglie di mezzo gli obblighi di legge.
Norma europea
UNI EN 14183:2004
Sgabelli a gradini. Copre gli sgabelli di tipo "a scaletta" con altezza fino a 1 m con portata di 150 kg. Definisce caratteristiche costruttive, dimensioni, materiali, requisiti prestazionali, metodi di prova e la dichiarazione di idoneità all'uso.
Legge italiana
La UNI EN 14183 non è obbligatoria per legge, Il riferimento normativo italiano è l'art. 113 del D.Lgs. 81/2008 sulla costruzione e sull'impiego delle scale portatili, insieme agli obblighi generali sulle attrezzature di lavoro degli artt. 70 e 71.
Criteri di scelta
- verifica che la portata dichiarata comprenda operatore e materiali
- controlla la presenza di piedini antiscivolo e la stabilità a pieno carico
- preferisci il gradino largo se ci si deve fermare a lavorare
- oltre il metro di altezza si esce dall'ambito dello sgabello: occorre una scala
Dalla norma al prodotto
Sgabelli e scalette
Sgabello Super Urano
Sgabello a gradini per gli interventi in quota ridotta, il campo della UNI EN 14183.
Sgabello MiniMira
Gradini larghi e piedini antiscivolo: pensato per chi si ferma a lavorare.
Sgabello Super Pegaso
Versione rinforzata per l’impiego industriale continuativo.
Categoria 04
Scale fisse e accessi permanenti
Quando un punto in quota va raggiunto regolarmente, la soluzione corretta è una struttura che resta installata. Il D.Lgs. 81/2008 vale in ogni caso; cambia invece la norma tecnica di riferimento a seconda di cosa si va a raggiungere: la copertura di un edificio o un macchinario.
Il riferimento di legge: D.Lgs. 81/2008
Qualunque cosa si vada a raggiungere — il piano di una macchina o il tetto di un capannone — la legge è la stessa e viene prima di ogni norma tecnica.
- art. 111 priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali: si sceglie l'attrezzatura più sicura, non la più comoda.
- art. 113 le scale fisse a pioli vanno protette con una gabbia a partire da 2,50 m dal pavimento; la parete della gabbia opposta ai pioli non deve distare più di 60 cm e i pioli devono stare ad almeno 15 cm dalla parete di fissaggio. Dove la gabbia non è tecnicamente applicabile servono misure alternative che impediscano cadute superiori a un metro.
- art. 71 la struttura va mantenuta in efficienza e controllata periodicamente, con gli esiti messi per iscritto.
Le norme tecniche che seguono dicono come si soddisfano questi obblighi. Non li sostituiscono.
Dal 2024 esiste una norma dedicata
Per anni, per una scala verticale su un edificio, si è andati per analogia con la norma nata per le macchine. Dal 28 novembre 2024 esiste un riferimento dedicato: la UNI 11962:2024, Scale verticali permanenti con o senza gabbia — Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo.
- UNI 11962:2024 copre le scale verticali permanenti con inclinazione superiore a 75 gradi, fissate a un supporto, usate per accedere a edifici, infrastrutture e impianti dove c'è rischio di caduta dall'alto. Non si applica alle scale fisse definite dalla UNI EN ISO 14122-4, che restano quelle a servizio delle macchine.
- Classifica le scale in due classi: S1, con dispositivo anticaduta su linea di ancoraggio rigida, e S2, con gabbia di sicurezza.
- UNI 11560:2022 per i sistemi di ancoraggio permanenti e le linee vita: dal 2022 impone il fascicolo tecnico con relazione di calcolo firmata, planimetrie e manuali dei dispositivi.
- Elaborato Tecnico della Copertura: il documento che descrive da dove si sale, come ci si protegge una volta arrivati e con quali dispositivi.
- Norme regionali: diverse Regioni impongono requisiti propri per l'accesso sicuro alle coperture, e vanno verificate caso per caso.
Il punto critico resta lo sbarco: il passaggio dalla scala al piano di copertura va protetto, non semplicemente raggiunto.
Il riferimento è la serie EN ISO 14122
Quando la scala serve a raggiungere una macchina, un impianto o una parte di essi, si applica la serie UNI EN ISO 14122 “Mezzi di accesso permanenti al macchinario”:
- parte 1 scelta del mezzo di accesso
- parte 2 piattaforme e passerelle
- parte 3 scale, scale a gradini e parapetti
- parte 4 scale fisse a pioli
In questo caso la scala è spesso parte della macchina, e come tale entra nella valutazione di conformità del fabbricante della macchina stessa.
Protezione contro la caduta
Su questo punto legge e norme tecniche non dicono la stessa cosa, ed è utile saperlo. L'art. 113 chiede la gabbia a partire da 2,50 m. La UNI 11962:2024, sugli edifici, non dà la gabbia per scontata: distingue le scale di classe S1, protette da un dispositivo anticaduta su linea di ancoraggio rigida, da quelle di classe S2, protette dalla gabbia. La EN ISO 14122-4, sulle macchine, impone un dispositivo di protezione quando l'altezza di caduta raggiunge i 3.000 mm e ammette anch'essa l'anticaduta guidato in alternativa alla gabbia. La direzione è comune: la gabbia limita la traiettoria di caduta, l'anticaduta guidato trattiene davvero l'operatore.
Il punto di sbarco
È il passaggio più delicato dell'intero percorso. L'area di arrivo va trattata come piattaforma di lavoro: sulle macchine ricade nei requisiti delle parti 14122-2 (piattaforme e passerelle) e 14122-3 (parapetti), in copertura discende dal progetto dell'accesso. Nella pratica significa: piano di arrivo protetto, cancelletto di sbarco a chiusura automatica e continuità della protezione fra la scala e il piano.
Le soluzioni Cosmos
La linea Sky-Safe comprende scale di accesso permanente e parapetti per copertura, configurabili sull'altezza e sul punto di sbarco dell'edificio.
Ogni installazione va valutata sul caso concreto: è possibile contattarci indicando altezza, tipo di copertura e frequenza di accesso, oppure consultare la pagina Accesso in quota. Per il solo accesso alle coperture è a catalogo anche la Scala Accesso Tetti.
Categoria 05
Parapetti
Il parapetto è una misura di protezione collettiva: protegge chiunque si trovi sul bordo, senza dipendere da imbracature o comportamenti individuali. Per questo il D.Lgs. 81/2008 lo colloca prima dei DPI nella scala delle priorità. Norme diverse a seconda che sia provvisorio o permanente.
Parapetti provvisori
UNI EN 13374
Sono i parapetti installati temporaneamente durante la costruzione o la manutenzione di un edificio, e rimossi a lavoro finito. La norma li divide in tre classi, scelte in base all'inclinazione della superficie di lavoro:
- Classe A - superficie inclinata fino a 10 gradi; resiste ai soli carichi statici
- Classe B - fino a 30 gradi senza limiti sull'altezza di caduta, oppure fino a 60 gradi con altezza di caduta massima di 2 m; resiste anche ad azioni dinamiche moderate
- Classe C - per le superfici fortemente inclinate, con requisiti dinamici più severi
La norma è stata aggiornata a dicembre 2025, con nuove definizioni, nuovi requisiti per le tre classi e nuove indicazioni per la progettazione strutturale.
Parapetti permanenti
UNI 11996:2025
Fino al 2025 mancava un riferimento unitario. La UNI 11996:2025 "Parapetti anticaduta permanenti - Requisiti di sicurezza, metodi di prova e condizioni di utilizzo" definisce per la prima volta un quadro tecnico completo per i parapetti installati stabilmente su edifici, infrastrutture, opere e impianti.
- due classi: A (soli carichi statici) e B (anche azioni dinamiche moderate)
- requisiti di resistenza meccanica, stabilità e continuità della protezione lungo i bordi esposti
- metodi di prova per configurazioni "correnti" e "modulari"
I valori della UNI 11996 non nascono dal nulla: il carico di 1,0 kN/m coincide con il sovraccarico orizzontale lineare Hk che le NTC 2018 (D.M. 17/01/2018, Tab. 3.1.II) prescrivono per i parapetti, applicato al bordo superiore. Quando si parla di "parapetto NTC" si intende proprio quel livello di carico: la differenza è che le NTC fissano quanta spinta deve reggere la struttura, mentre la UNI 11996 definisce com'è fatto il parapetto, come si prova e come si usa.
Cosa esclude: i parapetti provvisori della UNI EN 13374, quelli per l'accesso al macchinario della UNI EN ISO 14122-3, i parapetti di balconi e delle aree aperte al pubblico (che seguono la normativa edilizia).
Le tre norme non sono intercambiabili. Un parapetto certificato EN 13374 è un'opera provvisionale di cantiere; non diventa permanente perché viene lasciato in opera. Se la protezione deve restare, il riferimento è la UNI 11996:2025 - oppure la UNI EN ISO 14122-3, se si tratta di accesso a un macchinario.
Categoria 06
Carrelli
Qui si esce dal lavoro in quota e si entra in un capitolo diverso del Testo Unico: quello della movimentazione manuale dei carichi. Il rischio non è la caduta, è la schiena di chi spinge.
Legge italiana
Due riferimenti, non uno:
- Titolo III (artt. 70-71 e Allegato V): il carrello è un'attrezzatura di lavoro, deve essere idoneo alla lavorazione, mantenuto in efficienza e usato secondo le istruzioni
- Titolo VI (artt. 167-171 e Allegato XXXIII): movimentazione manuale dei carichi, con rinvio esplicito alle norme tecniche della serie ISO 11228, la cui parte 2 riguarda proprio le azioni di spinta e traino
Norme tecniche di prodotto
Esistono per alcune famiglie: la serie UNI EN 1757 (transpallet e carrelli a piattaforma), in parte confluita nella UNI EN ISO 3691-5 per i carrelli con conducente a piedi.
Per il carrello portapacchi a due ruote, invece, non esiste una norma di prodotto armonizzata dedicata: contano la portata dichiarata dal costruttore e le condizioni in cui è stata verificata.
Assenza di marcatura CE
I carrelli a spinta manuale non sono macchine ai fini della Direttiva Macchine: non hanno un sistema di azionamento diverso dalla forza umana diretta. Non vanno quindi marcati CE. Quello che il fabbricante deve fornire è una portata dichiarata e verificabile, con le istruzioni d'uso e i limiti di impiego.
Come leggere la portata
Su un carrello saliscale la portata non è un numero solo: la portata in uso standard e quella dinamica in salita e discesa sui gradini sono diverse, e la seconda è sempre inferiore. Su un carrello Cosmos Super Ares, per esempio, la portata strutturale è di 280 kg in uso standard e di 200 kg in modalità saliscale. Confrontare i due valori fra prodotti diversi porta a scelte sbagliate.
Dalla norma al prodotto
I carrelli Cosmos
Carrello Super Ares
Saliscale a sei ruote. Portata strutturale 280 kg in uso standard e 200 kg in modalità saliscale.
Carrello Zeus
Portapacchi alti con manopole antinfortunistiche e paramano di sicurezza.
Carrello Thor AltaPortata
Telaio rinforzato per i carichi più impegnativi, con ruote piene antiforatura.
Categoria 07
Rampe di carico
Le rampe non sono attrezzature per il lavoro in quota, ma sostengono carichi molto elevati: è il dato di portata, con le sue condizioni di prova, a fare la differenza.
Quadro normativo
Per le rampe mobili di carico non esiste una norma di prodotto armonizzata dedicata. Il riferimento sono i requisiti generali di sicurezza delle attrezzature di lavoro: art. 70 e Allegato V del D.Lgs. 81/2008, insieme agli obblighi di scelta, manutenzione e informazione dell’art. 71.
Proprio perché manca una norma di prodotto, il dato che conta è la portata dichiarata dal costruttore insieme alle condizioni in cui è stata verificata.
Requisiti del prodotto
- portata dichiarata, con le condizioni di verifica a cui si riferisce
- staffe di aggancio all’automezzo, per evitare lo sfilamento in fase di salita
- superficie di transito antiscivolo e bordi adeguati al mezzo da caricare
- istruzioni con i limiti d’impiego: le rampe standard non sono idonee ai mezzi cingolati, per i quali servono versioni gommate dedicate
La portata va letta con l'interasse
Una rampa non "porta" un valore assoluto: la verifica di carico dipende dall'interasse del veicolo che ci sale sopra. Sulle rampe Cosmos il carico di verifica è condotto considerando un interasse minimo di 1.400 mm (1.000 mm sui modelli con montante da 7,5 cm). Una rampa dichiarata per un carico elevato ma verificata su un interasse diverso non è confrontabile.
Dalla norma al prodotto
Le rampe Cosmos
Rampa AltaPortata
Estruso di alluminio nervato: sostiene carichi fino a 9.500 kg, verificati sull’interasse minimo dichiarato.
Rampa Leggera
Versione alleggerita per il carico di macchinari di peso contenuto.
Rampa Pieghevole
Si ripiega per il trasporto e l’ingombro a bordo del mezzo.
Categoria 08
Attrezzature marcate CE: sollevatori e piattaforme elevabili
Qui il quadro si ribalta rispetto a scale e trabattelli. Le attrezzature con azionamento motorizzato sono macchine: rientrano nella Direttiva Macchine, vanno marcate CE e sono soggette a verifiche periodiche obbligatorie.
Cosa significa marcatura CE
Non è un marchio di qualità né una certificazione rilasciata da terzi: è la dichiarazione del fabbricante che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e salute della legislazione europea applicabile.
Comporta: fascicolo tecnico, valutazione dei rischi, dichiarazione CE di conformità, targa con marcatura CE apposta sulla macchina e manuale di istruzioni in italiano. Per alcune categorie è richiesto anche l'intervento di un organismo notificato.
Un quadro in evoluzione
Direttiva 2006/42/CE
È la Direttiva Macchine oggi in vigore, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010.
Regolamento (UE) 2023/1230
Il nuovo Regolamento Macchine si applicherà dal 20 gennaio 2027, data in cui la direttiva 2006/42/CE sarà abrogata. Introduce requisiti aggiornati su tecnologie emergenti, sistemi digitali e cybersicurezza, e stabilisce che chi apporta una modifica sostanziale a una macchina diventa a tutti gli effetti un nuovo fabbricante, con obbligo di nuova marcatura CE.
Piattaforme di lavoro elevabili
EN 280-1:2022
È la norma armonizzata di riferimento per le PLE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 2 agosto 2023; ha preso il posto della EN 280:2013+A1:2015, ritirata il 2 febbraio 2025. INAIL ha pubblicato nel 2024 un documento di confronto fra le due edizioni, scaricabile fra i documenti ufficiali.
Verifiche periodiche e formazione
Le piattaforme di lavoro elevabili sono elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e sono quindi soggette alle verifiche periodiche dell'art. 71 comma 11, eseguite da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro (INAIL, ASL/ARPA e soggetti pubblici o privati abilitati).
Per l'uso delle PLE è inoltre richiesta la formazione abilitante prevista dall'Accordo Stato-Regioni, con aggiornamento periodico.
Le categorie Sollevatori e Piattaforme del catalogo Cosmos sono in fase di ampliamento. Per una consulenza sull'attrezzatura più adatta alla lavorazione da eseguire è possibile contattarci.
Quale norma per quale prodotto
Una riga per categoria. Scorri lateralmente per vedere tutte le colonne.
| Categoria | Norma tecnica | Riferimento di legge italiano | Dato chiave | Marcatura CE |
|---|---|---|---|---|
| Trabattelli | UNI EN 1004-1:2021 UNI EN 1004-2:2021 |
D.Lgs. 81/2008 art. 140 Allegato XXIII |
Classe di carico 2 (150 kg/m2) o 3 (200 kg/m2); max 12 m interno, 8 m esterno | No |
| Piccoli trabattelli | UNI 11764:2019 | D.Lgs. 81/2008 artt. 70-71 | Piano di lavoro sotto 4 m; 150 kg; un solo operatore | No |
| Scale portatili | Serie EN 131 (parti 1, 2, 3, 4, 6, 7) | D.Lgs. 81/2008 art. 113 Allegato XX |
Portata 150 kg; base allargata oltre 3 m; scale doppie max 5 m | No |
| Scale con piattaforma | EN 131-7 | D.Lgs. 81/2008 art. 113 | Portata 150 kg; piattaforma fino a 5 m; parapetti perimetrali | No |
| Sgabelli e scalette | UNI EN 14183:2004 | D.Lgs. 81/2008 art. 113 | Fino a 1 m (a scaletta) o 0,5 m (a cupola); 150 kg | No |
| Scale fisse a macchinari | UNI EN ISO 14122-4 (con -1, -2, -3) | D.Lgs. 81/2008 Titolo III | Dispositivo anticaduta obbligatorio da 3.000 mm di altezza di caduta | Se parte della macchina |
| Accessi in copertura | UNI 11962:2024; UNI 11560:2022 per gli ancoraggi | D.Lgs. 81/2008 Titolo IV; norme regionali | Classi S1 (anticaduta guidato) e S2 (gabbia); Elaborato Tecnico della Copertura; sbarco protetto | No (i DPI anticaduta sì) |
| Parapetti provvisori | UNI EN 13374 (ed. dicembre 2025) | D.Lgs. 81/2008 Titolo IV | Classi A, B, C secondo l'inclinazione della superficie | No |
| Parapetti permanenti | UNI 11996:2025 (UNI EN ISO 14122-3 per il macchinario) | D.Lgs. 81/2008 artt. 111 e 115 | Classi A e B; continuità della protezione sui bordi esposti | No |
| Carrelli manuali | UNI EN 1757 / UNI EN ISO 3691-5 dove applicabili; ISO 11228-2 | D.Lgs. 81/2008 Titolo III e Titolo VI | Portata dichiarata; distinzione fra uso standard e saliscale | No |
| Rampe di carico | Nessuna norma di prodotto armonizzata per le rampe mobili | D.Lgs. 81/2008 art. 70, Allegato V | Portata verificata in funzione dell'interasse del veicolo | No |
| Piattaforme elevabili | EN 280-1:2022 | D.Lgs. 81/2008 art. 71 c. 11, Allegato VII | Verifiche periodiche obbligatorie; formazione abilitante | Sì |
Vendita ai consumatori
GPSR e Codice del Consumo
Accanto alle norme di prodotto c'è un secondo livello di regole, che riguarda i prodotti destinati ai consumatori - nel nostro caso la linea domestica - e la vendita a distanza.
Regolamento GPSR
Regolamento (UE) 2023/988
Il General Product Safety Regulation si applica dal 13 dicembre 2024 e ha sostituito la direttiva 2001/95/CE, che in Italia era stata recepita nel Codice del Consumo. Vale per i prodotti destinati ai consumatori che non sono già coperti da una normativa settoriale specifica.
Cosa impone al fabbricante:
- obbligo generale di sicurezza: il prodotto deve essere sicuro nelle condizioni d'uso normali e ragionevolmente prevedibili
- analisi interna dei rischi e documentazione tecnica, conservata e aggiornata per 10 anni e messa a disposizione delle autorità di vigilanza
- tracciabilità: identificazione del prodotto o del lotto e dati di contatto del fabbricante sul prodotto o sull'imballaggio
- una persona responsabile stabilita nell'Unione europea
- un canale di contatto (e-mail, telefono o sezione del sito) per reclami e segnalazione di incidenti
- obblighi di intervento, informazione e richiamo in caso di prodotto pericoloso
Il regolamento introduce inoltre obblighi specifici per la vendita online e per i mercati digitali.
Codice del Consumo
D.Lgs. 206/2005
È il testo che raccoglie i diritti di chi acquista come consumatore, cioè per scopi estranei all'attività professionale. Per gli acquisti sul nostro sito significa in concreto:
- garanzia legale di conformità di 24 mesi dalla consegna, con diritto a riparazione o sostituzione e, in seconda battuta, a riduzione del prezzo o risoluzione del contratto
- diritto di recesso entro 14 giorni dalla consegna per gli acquisti a distanza, senza obbligo di motivazione
- informazioni precontrattuali chiare su prodotto, prezzo, tempi di consegna e condizioni
Gli acquisti effettuati con partita IVA seguono invece la disciplina prevista per i rapporti fra professionisti. Il dettaglio delle nostre condizioni è nella pagina Garanzia e Resi.
Documenti ufficiali
Fonti pubbliche e gratuite, per approfondire senza intermediari.
Documentazione di prodotto
Certificati di conformità, manuali e istruzioni di montaggio: indicando il codice del prodotto, la documentazione viene trasmessa dal nostro ufficio.
Domande ricorrenti
No, e non deve esserlo: i ponti su ruote a torre non rientrano nella Direttiva Macchine. Ciò che li rende utilizzabili a norma sono la conformità alla UNI EN 1004, il certificato delle prove di rigidezza rilasciato da un laboratorio ufficiale, il manuale di montaggio e la marcatura sulla struttura. Lo stesso vale per le scale portatili e per i carrelli a spinta manuale.
L'art. 140 del D.Lgs. 81/2008 lo impone almeno ogni due piani. La deroga vale solo per i trabattelli conformi all'Allegato XXIII, cioè costruiti secondo la UNI EN 1004 e accompagnati dal certificato di superamento delle prove di rigidezza emesso da un laboratorio ufficiale, entro i limiti di 12 m all'interno e 8 m all'esterno. All'esterno resta comunque l'indicazione di fissare la torre all'edificio ove possibile.
La portata è la stessa, 150 kg, ma non è quello il punto: le scale non professionali superano una prova di durata di 10.000 cicli contro i 50.000 delle professionali. Sono progettate per un uso occasionale. Nei luoghi di lavoro il datore di lavoro deve scegliere un'attrezzatura idonea alla lavorazione e alla sua frequenza: la scala professionale è la scelta corretta.
La dichiarazione di conformità del fabbricante e il manuale di uso e manutenzione in italiano; per le attrezzature che lo prevedono, anche il certificato di prova del laboratorio. La documentazione specifica di un modello si richiede indicando il codice prodotto: vedi la pagina Certificati e manuali oppure richiederla dalla pagina Contatti.
No. Un parapetto certificato UNI EN 13374 è un'opera provvisionale, progettata e provata per restare in opera per la durata dei lavori. Se la protezione del bordo deve essere stabile, il riferimento è la UNI 11996:2025 sui parapetti anticaduta permanenti, oppure la UNI EN ISO 14122-3 quando si tratta di accesso a un macchinario.
Non necessariamente. L'art. 113 del D.Lgs. 81/2008 chiede la gabbia a partire da 2,50 m, ma le norme tecniche ammettono l'alternativa: sugli edifici la UNI 11962:2024 distingue le scale di classe S1, con dispositivo anticaduta su linea di ancoraggio rigida, da quelle di classe S2 con gabbia; sulle macchine la EN ISO 14122-4 impone un dispositivo di protezione dai 3.000 mm di altezza di caduta e ammette anch'essa l'anticaduta guidato. La scelta dipende dal contesto, dalla frequenza di accesso e da cosa si porta in quota.
Questa pagina ha finalità informative e divulgative: riassume il quadro normativo di riferimento aggiornato a luglio 2026, ma non sostituisce la valutazione dei rischi, il testo integrale delle norme e delle leggi citate, né il parere di un tecnico abilitato. I testi delle norme UNI ed EN sono protetti da diritto d'autore e sono acquistabili presso l'ente di normazione.